XVI LEGISLATURA
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CAMERA DEI
DEPUTATI
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N. 1193 |
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
FALLICA, BERNARDO, CICU, COLUCCI, DI VIRGILIO, GIAMMANCO,
GRIMALDI, LO MONTE, LO PRESTI, MARINELLO, MILANATO, ORSINI,
PELINO, SCANDROGLIO, SPECIALE, STAGNO D'ALCONTRES, STRADELLA,
TORRISI, VALENTINI
Disposizioni per la prevenzione delle
malattie croniche degenerative Presentata il 28 maggio 2008
Onorevoli Colleghi! - Si pone alla vostra attenzione un problema
piuttosto scottante che mette a repentaglio la salute di
tutti.
Nell'aria
che respiriamo sono presenti metalli di varia natura. I
principali sono cadmio, zinco, rame, nichel, piombo e ferro,
ma purtroppo non sono gli unici. A causa dell'inquinamento,
infatti, il nostro organismo si trova sempre a contatto con
elementi tossici - spesso sotto forma di nanoparticelle e,
quindi, ancora più dannosi - presenti nei fumi emessi da
fabbriche, inceneritori eccetera; elementi che sono
assorbiti dalla pelle, inalati e, dunque, assimilati
dall'organismo, nel quale permangono per sempre, poiché il
nostro corpo riesce a eliminarne solo piccole quantità al
giorno.
Tali elementi tossici non sono
presenti solo nell'aria, ma spesso riescono a introdursi
nell'organismo tramite contatto con prodotti per l'igiene
personale, con detersivi, oppure mangiando cibi cucinati o
riposti in recipienti a facile rilascio di agenti tossici.
Il continuo accumulo di taluni
elementi, giorno dopo giorno, porta facilmente gli individui
ad ammalarsi di patologie di varia natura, a seconda di
quali organi del corpo siano interessati dall'accumulo, a
seconda degli elementi accumulati, della predisposizione
allergica ai metalli del singolo soggetto e, infine, della
costituzione dell'apparato immunitario di ogni persona.
La presente proposta di legge
non ha la pretesa di dare una soluzione di ordine
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universale
al problema dell'esposizione dell'uomo ad agenti tossici e
di come si possa rimediare ai danni che ciò causa, anche
perché di fronte a una questione così vasta e complessa si
rischierebbe di affrontarla in modo generico e
superficiale.
Con
l'intervento legislativo
proposto, invece, si focalizza l'attenzione sugli aspetti
della questione che più direttamente ci toccano e si
individuano le misure che, adottate dallo Stato e dalle
regioni tempestivamente, contribuirebbero a prevenire
l'insorgere delle patologie croniche degenerative e a
rendere la nostra esistenza un po' meno «incerta».
Innanzitutto, sotto il profilo che ci interessa, viene
richiamata e sollecitata l'applicazione di un
importantissimo atto normativo comunitario: il regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) prodotte e
importate nell'Unione europea.
Il sistema
REACH - che è stato approvato, in codecisione e in seconda
lettura, dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 13 e il
18 dicembre 2006 - è entrato in vigore il 1 o giugno 2007 e andrà a pieno regime nel 2018.
Esso
obbliga il produttore e l'importatore a registrare, valutare
e richiedere l'eventuale autorizzazione della sostanza prima
di immetterla sul mercato, un obbligo che vige per tutta la
catena di approvvigionamento e di produzione di sostanze e
di preparati chimici onde pervenire alla sicurezza chimica
per la tutela della salute dei consumatori e dell'ambiente.
Il REACH prevede, altresì, il cosiddetto «principio di
sostituzione», ovvero la possibilità per le sostanze
pericolose (definite «estremamente problematiche») il cui
uso risulti essenziale di essere gradualmente sostituite con
altre più sicure.
Ugualmente
importante è la previsione, contenuta nella presente
proposta di legge, relativa all'effettuazione di test e di analisi diagnostici per valutare la presenza di agenti
tossici nell'organismo.
Le possibilità di ammalarci seriamente, infatti, potrebbero
essere minori se effettuassimo un test di indagine denominato «mineralogramma».
Il minerologramma, attraverso l'esame del capello, valuta il
dosaggio (in carenza o in eccesso) dei più importanti
minerali che si trovano nell'organismo e analizza
l'eventuale presenza di materiali tossici, responsabili
dell'insorgere - con l'andare del tempo - di patologie
croniche degenerative invalidanti o mortali.
Attualmente tale indagine può essere effettuata in Italia
presso un unico laboratorio, costringendo così chi vuole
sottoporsi a questi accertamenti a rivolgersi a strutture
straniere, con un dispendio economico ovviamente notevole.
Per questo motivo la presente proposta di legge prevede che
il mineralogramma possa essere effettuato, come qualsiasi
analisi o indagine diagnostica, in ospedale e nei laboratori
convenzionati o privati, pagando un ticket.
Infine, tra gli interventi proposti per evitare
l'esposizione dell'organismo a sostanze nocive per la
salute, la presente proposta di legge impegna il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali a dare
piena e completa attuazione al decreto del Ministro della
salute 13 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002, e successive modificazioni, secondo il
quale tutte le aziende autorizzate all'immissione in
commercio di vaccini monodose iniettabili contenenti
mertiolato o altri conservanti organomercuriali, elementi
nocivi per l'organismo, sono obbligate alla sostituzione di
tali prodotti con vaccini privi dei suddetti conservanti.
In quest'ottica si prevede, altresì, la realizzazione da
parte del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali di campagne di informazione e di
sensibilizzazione all'uso di amalgame prive di mercurio
nelle otturazioni dentistiche e al rispetto dei protocolli
di rimozione protetta onde evitare che le emissioni di
mercurio che si verificano durante la rimozione siano
assorbite dai polmoni e dallo stomaco.
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PROPOSTA DI LEGGE Art. 1.
(Definizione).
1. Ai fini della presente
legge, sono definite malattie croniche degenerative le
affezioni di organi o di tessuti derivanti dall'assorbimento
di elementi tossici presenti in varie sostanze che
determinano lesioni biochimiche tali da pregiudicare il
normale funzionamento dei medesimi organi o tessuti.
Art. 2.
(Finalità).
1. Fermi restando gli
ordinari interventi predisposti nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale ai sensi della legislazione vigente, gli
interventi di cui alla presente legge sono finalizzati a
prevenire l'insorgenza negli individui delle malattie di cui
all'articolo 1, favorendone la tempestiva diagnosi e
l'attivazione di un'idonea terapia.
2. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e
nei limiti delle risorse del Fondo sanitario nazionale,
progetti-obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee
iniziative diretti all'attuazione delle finalità di cui al
comma 1.
3. Gli
interventi dello Stato, delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano di cui ai commi 1 e 2
perseguono i seguenti obiettivi:
a) porre in essere gli strumenti, anche di natura normativa,
necessari al fine del recepimento delle disposizioni in
materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) contenute nel regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e successive
modificazioni;
b) promuovere la diffusione e l'utilizzo su tutto il territorio
nazionale di analisi e di test tossicologici, e in particolare del mineralogramma, da effettuare
presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e
i laboratori convenzionati o privati;
c) favorire l'utilizzo di pratiche vaccinali sicure, mediante
preparati privi di mercurio;
d) incentivare l'adozione di tecniche odontoiatriche non nocive per
la salute umana e, in particolare, delle pratiche di
rimozione delle amalgame dentali effettuate in conformità ai
protocolli di rimozione protetta.
Art. 3.
(Analisi e test di
laboratorio).
1. Ai fini della
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma
3, lettera b) , le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
attraverso i propri piani sanitari e gli interventi previsti
dal medesimo articolo 2, comma 2, tenuto conto dei criteri e
delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo
e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri,
adottato, su proposta del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali e sentito l'Istituto superiore di
sanità, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indicano alle aziende ospedaliere e alle
aziende sanitarie locali gli interventi operativi più idonei
a consentire l'effettuazione delle analisi e dei test tossicologici previsti dal citato articolo 2, comma 3, lettera b) , e in particolare del mineralogramma, presso le strutture
sanitarie pubbliche, convenzionate o private dei rispettivi
territori di competenza.
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Art. 4.
(Vaccini al mercurio).
1. Ai fini della
realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera c) , il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
promuove le opportune azioni affinché sia data piena e
completa attuazione a quanto previsto dal decreto del
Ministro della salute 13 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2002, e successive modificazioni, in relazione
alla necessità di utilizzare vaccini privi di mertiolato e
di altri conservanti organomercuriali, in particolare per
quanto riguarda i vaccini monodose.
Art. 5.
(Protocolli di rimozione
protetta).
1. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle poltiche sociali, ai fini della
realizzazione dell'obiettivo di cui all'articolo 2, comma 3,
lettera d) , promuove presso i medici dentisti campagne di informazione e di
sensibilizzazione dirette all'impiego nelle otturazioni di
amalgame dentali prive di metalli tossici in conformità ai
protocolli di rimozione protetta.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della
presente legge.
3. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.